I geometri non possono progettare in cemento armato

CASSAZIONE: I GEOMETRI NON POSSONO PROGETTARE EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
I geometri non possono progettare "modeste costruzioni civili" con struttura portante in cemento armato e in ferro, anche se il dimensionamento delle strutture venga affidato ad un architetto o ad un ingegnere civile-ambientale.
Tanto è stato ribadito dalla recente sentenza della Cassazione, II sez.civile, n. 6402 del 19.1.2011, che ha confermato la sentenza del 2009 n.19292 , mantenendo la linea interpretativa già assunta nelle precedenti sentenze della Corte di Cassazione 8545/2005, 6649/2005, 3021/2005, 19821/2004, 5961/2004, 15327/2000, 5873/2000, 2861/1997, 239/1997, 9044/1992, 1182/1986, 4562/1979, 3622/1979, 1570/1972, 2698/1969. Unica eccezione parziale, a me nota, è la sentenza 159/1993 della VI sez. penale.
Infatti l'ordinamento professionale, RD 274/1929 art.16, consente ai geometri di progettare "modeste costruzioni civili", ma prevede l'uso del cemento armato solo nel caso di piccole costruzioni agricole accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone. Sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione, la incompatibilità riguarda sia la progettazione architettonica che quella statica, pertanto si verifica anche se il progetto della parte strutturale viene redatto da un architetto o da un ingegnere.
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC, si è limitato a prendere atto della sentenza e a diffondere il comunicato del 22.3.2011 con il quale dichiara di essere soddisfatto. Ignorando che il compito istituzionale del sistema Consiglio Nazionale-Ordini provinciali  è di regolare lo svolgimento dell'attività professionale, nell'interesse degli utenti e della collettività. Interesse generale che è molto concreto in questo caso in cui si tratta della sicurezza statica degli edifici e quindi dell'incolumità dei cittadini. Il CNAPPC, piuttosto che  esprimere il gradimento in merito alla sentenza, avrebbe dovuto dare indicazioni agli Ordini provinciali per coordinare unitariamente il comportamento da assumere nella loro funzione di vigilanza sull'esercizio della professione. In particolare:
  • informare tutti gli enti locali della loro provincia della sentenza diffidandoli dall'approvare o accettare progetti edilizi per i quali i geometri non hanno competenza;
  • dare mandato ai rappresentanti dell'Ordine nelle commissioni edilizie comunali di non approvare i progetti presentati da professionisti non competenti e di segnalare il fatto all'Ordine;
  • presentare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di esercizio abusivo della professione di architetto.
Infatti il Regolamento sulla professione di architetto attribuisce all'Ordine il compito istituzionale di "reprimere l'esercizio abusivo della professione" di architetto (art.37 RD 2537/1925) presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria.

di Enrico Milone, architetto
del 06.04.11

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