parere in merito alla efficacia del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in area naturale protetta e alla equivalenza del PUA al piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA) di Roma capitale
Oggetto: parere in merito alla efficacia del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in area naturale
protetta e alla equivalenza del PUA al piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA) di Roma capitaleRoma capitale ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto
specificato in oggetto.
La richiesta origina dalla posizione espressa in precedenti pareri da questa direzione
regionale in merito all’ambito di applicazione del PUA, sintetizzabile come segue: l'approvazione
del PUA non produce alcun effetto derogatorio nei parchi e nelle altre aree naturali
protette, in quanto né la |.r. 6 ottobre I997, n. 29, che contiene la normativa di settore, né altre
leggi attribuiscono all’istituto effetti derogatori nelle predette aree. Tuttavia, Roma capitale ritiene
che sulla base delle norme tecniche di attuazione (NTA) al piano regolatore generale (PRG) di
Roma, il PAMA del Comune abbia specificità proprie che per certi versi lo equiparerebbero al
PUA e per altri gli conferirebbero vigenza anche nelle aree naturali protette denominate “Rete
ecologica”. Le norme delle NTA alle quali si riferisce il richiedente (art. 76 e 79) prevedono che il
PAMA “ha le finalità, i contenuti e gli del PUA e un procedimento di approvazione analogo
(Roma capitale cita: Fistituzione di una commissione tecnico-consultiva che coadiuva gli
comunali nell’approvazione dei piani; per la nuova edificazione, la specificazione delle deroghe
consentite a seguito dell’approvazione del PAMA; Fobbligatorietà del PAMA per le nuove
costruzioni nelle aree agricole facenti parte della Rete ecologica).
Sulla base della citata normativa, Vìnterpellante chiede se le conclusioni relative al|’ambito
di operatività del PUA valgano anche per Roma capitale.
Questa direzione regionale ribadisce quanto espresso un numerosi, precedenti pareri, in
ordine al fatto che il PUA, previsto dall’art. 57 L.R. 22 dicembre I999, n. 38, opera, oltre che nelle
aree agricole non vincolate, in quelle assoggettate a vincolo paesaggistico in forza del rimando
operato dall’art. l8, comma 2, della L.R. 6 luglio i998, n. 24, al PUA disciplinato dalla L.R. 38/99. La
mancanza di analoga previsione normativa in materia di ambiente (L.R. 29/97) non consente di
estenderne I’efficacia ai parchi e alle altre aree naturale protette.
Ne deriva Pirrilevanza della equiparabilità del PAMA al PUA, posto che, seppure fosse resta ferma Pinapplicabilità della deroga alla Reteecologica di Roma capitale, in quanto area naturale protetta. Le previsioni del piano
regolatore. infatti. non possono ampliare l'ambito di operatività degli istituti derogatori che la
legislazione regionale ha introdotto inizialmente per le zone agricole non vincolate e ha
successivamente esteso solo alle aree soggette a vincolo paesaggistico.
In ogni caso, per completezza, si ritiene che l’equiparazione dei due istituti presuppone che
I’intero procedimento di approvazione del PAMA e la sua efficacia coincidano con quelli precisati
nell’art. 57 L.R. 38/99 per il PUA. Dal disposto dell’art. 79 delle NTA tale identità sembra
sussistere, in quanto il comma 4 dispone che: “II PAMA è sottoposto aIIa procedura di cui all'art. 57
deIIa LR n. 38/ I 999”, mentre a sua volta il comma 2 prevede che: “II PAMA ha Ie finalità, i contenuti e
gIi effetti del “Piano di utilizzazione aziendale” PUA, di cui aII’art. 57, LR n. 38/ I999”. Tuttavia
proprio tale sostanziale identità implica che le deroghe consentite dal PAMA. specificate nell’art.
76. comma S. delle NTA. non possano legittimamente oltrepassare i contenuti di cui all’art. 57.
comma I. L.R. 38/99. che connotano il PUA (“... necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto
minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55”).
Appare quindi evidente anche sotto tale profilo come, indipendentemente dalla sua
designazione, il PAMA/PUA esplica i suoi effetti esclusivamente nel campo di operatività e nei
limiti fissati dalle leggi regionali; proprio perché equiparabile al PUA, anche al PAMA si
estende la mancanza di copertura normativa (legge regionale) necessaria ad
assicurarne I’efficacia nelle aree naturali protette.
protetta e alla equivalenza del PUA al piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA) di Roma capitaleRoma capitale ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto
specificato in oggetto.
La richiesta origina dalla posizione espressa in precedenti pareri da questa direzione
regionale in merito all’ambito di applicazione del PUA, sintetizzabile come segue: l'approvazione
del PUA non produce alcun effetto derogatorio nei parchi e nelle altre aree naturali
protette, in quanto né la |.r. 6 ottobre I997, n. 29, che contiene la normativa di settore, né altre
leggi attribuiscono all’istituto effetti derogatori nelle predette aree. Tuttavia, Roma capitale ritiene
che sulla base delle norme tecniche di attuazione (NTA) al piano regolatore generale (PRG) di
Roma, il PAMA del Comune abbia specificità proprie che per certi versi lo equiparerebbero al
PUA e per altri gli conferirebbero vigenza anche nelle aree naturali protette denominate “Rete
ecologica”. Le norme delle NTA alle quali si riferisce il richiedente (art. 76 e 79) prevedono che il
PAMA “ha le finalità, i contenuti e gli del PUA e un procedimento di approvazione analogo
(Roma capitale cita: Fistituzione di una commissione tecnico-consultiva che coadiuva gli
comunali nell’approvazione dei piani; per la nuova edificazione, la specificazione delle deroghe
consentite a seguito dell’approvazione del PAMA; Fobbligatorietà del PAMA per le nuove
costruzioni nelle aree agricole facenti parte della Rete ecologica).
Sulla base della citata normativa, Vìnterpellante chiede se le conclusioni relative al|’ambito
di operatività del PUA valgano anche per Roma capitale.
In conclusione, si ritiene che il PAMA di Roma capitale non consenta deroghe di natura
urbanistica nelle aree di Rete ecologica.
Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
http:llwww.regione.lazio.itlweb2lcontentslurbatelparerLphp
In merito, si ritiene quanto segue.urbanistica nelle aree di Rete ecologica.
Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
http:llwww.regione.lazio.itlweb2lcontentslurbatelparerLphp
Questa direzione regionale ribadisce quanto espresso un numerosi, precedenti pareri, in
ordine al fatto che il PUA, previsto dall’art. 57 L.R. 22 dicembre I999, n. 38, opera, oltre che nelle
aree agricole non vincolate, in quelle assoggettate a vincolo paesaggistico in forza del rimando
operato dall’art. l8, comma 2, della L.R. 6 luglio i998, n. 24, al PUA disciplinato dalla L.R. 38/99. La
mancanza di analoga previsione normativa in materia di ambiente (L.R. 29/97) non consente di
estenderne I’efficacia ai parchi e alle altre aree naturale protette.
Ne deriva Pirrilevanza della equiparabilità del PAMA al PUA, posto che, seppure fosse resta ferma Pinapplicabilità della deroga alla Reteecologica di Roma capitale, in quanto area naturale protetta. Le previsioni del piano
regolatore. infatti. non possono ampliare l'ambito di operatività degli istituti derogatori che la
legislazione regionale ha introdotto inizialmente per le zone agricole non vincolate e ha
successivamente esteso solo alle aree soggette a vincolo paesaggistico.
In ogni caso, per completezza, si ritiene che l’equiparazione dei due istituti presuppone che
I’intero procedimento di approvazione del PAMA e la sua efficacia coincidano con quelli precisati
nell’art. 57 L.R. 38/99 per il PUA. Dal disposto dell’art. 79 delle NTA tale identità sembra
sussistere, in quanto il comma 4 dispone che: “II PAMA è sottoposto aIIa procedura di cui all'art. 57
deIIa LR n. 38/ I 999”, mentre a sua volta il comma 2 prevede che: “II PAMA ha Ie finalità, i contenuti e
gIi effetti del “Piano di utilizzazione aziendale” PUA, di cui aII’art. 57, LR n. 38/ I999”. Tuttavia
proprio tale sostanziale identità implica che le deroghe consentite dal PAMA. specificate nell’art.
76. comma S. delle NTA. non possano legittimamente oltrepassare i contenuti di cui all’art. 57.
comma I. L.R. 38/99. che connotano il PUA (“... necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto
minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55”).
Appare quindi evidente anche sotto tale profilo come, indipendentemente dalla sua
designazione, il PAMA/PUA esplica i suoi effetti esclusivamente nel campo di operatività e nei
limiti fissati dalle leggi regionali; proprio perché equiparabile al PUA, anche al PAMA si
estende la mancanza di copertura normativa (legge regionale) necessaria ad
assicurarne I’efficacia nelle aree naturali protette.
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