TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 febbraio 2011 n. 1283

Edilizia ed urbanistica  – Attività edilizia  – Sostituzione o rinnovo di parti
dell’edificio – Riconducibilità all’ipotesi della ristrutturazione edilizia – Esclusione.
1. – Nel caso in cui le opere edilizie realizzate consistano in lavori diretti alla mera
sostituzione o al rinnovo di parti dell’edificio, che non comportano alcuna alterazione
di volumi o di superfici e nemmeno alcun mutamento della destinazione dell’unità
immobiliare, non è possibile ricondurle nell’ambito della ristrutturazione edilizia(1)
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Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1388; Sez. V, 6 febbraio 2003 n. 61.

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