Vincolo archeologico – Esistenza di elementi morfologici – Criterio di sufficienza.

1.  – In materia di condono edilizio, nel caso di vincolo successivo rispetto all’epoca
dell’abuso, la Soprintendenza deve tenere conto, sulla base delle normativa vigente, di
tutti i vincoli esistenti sull’area, e quindi anche sopravvenuti rispetto all’epoca
dell’abuso, nonché delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone.
2. – L’Amministrazione deve accertare la compatibilità di un manufatto edilizio di cui si
chiede la sanatoria con il contesto ambientale al momento in cui viene esaminata la
domanda di sanatoria stessa; pertanto, il vincolo archeologico non può considerarsi
del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione, dovendo
applicarsi in questi casi il regime di cui all’art. 32 comma 1, L. n. 47 del 1985, che
subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al
parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela.
3. – Il parere di cui all’art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul rilascio della concessione
edilizia in sanatoria per le opere abusivamente realizzate su zone sottoposte a vincolo
archeologico, compete alla Soprintendenza archeologica ai sensi dell’art. 146 comma 1
lett. m) del D.L.vo n. 490 del 1999.
4. – L’esistenza di elementi morfologici determinanti per il ―godimento e per la
visibilità del paesaggio dell’Agro Romano‖, costituisce un elemento incidentale per
suffragare il carattere storico-archeologico dei luoghi interessati alle opere.

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