Difesa del patrimonio culturale, pene più severe per gli aggressori


Con l’obiettivo di rendere maggiormente effettiva ed incisiva la tutela penale del patrimonio culturale, il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011 ha approvato un disegno di legge che delega il governo a riformare la disciplina sanzionatoria in materia di reati contro questa categoria di beni.
E’ un patrimonio che va difeso senza tentennamenti, ha affermato il ministro Galan nella successiva conferenza stampa: il provvedimento approvato, oltre a contenere tale riconoscimento, mette a disposizione delle forze dell’ordine uno strumento che renderà la loro azione più decisa.
La Costituzione colloca la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ad un livello superiore rispetto alla difesa del diritto all’integrità dei beni privati, e richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato. E’ costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, come definiti dal  Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la repressione penale delle condotte che aggrediscono tali beni è contenuta sia nello stesso Decreto che nel Codice penale.
Il disegno di legge delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che, riformando il regime sanzionatorio, riconducano ad unità la materia, per dare maggiore forza all’interesse della collettività  alla conservazione del patrimonio culturale nella sua integrità, anche a beneficio delle generazioni future.
Queste alcune delle novità:
  • sarà introdotto il reato di furto di bene culturale, con reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 10.000 euro;
  • previsto l’aumento delle pene, anche attraverso una specifica circostanza aggravante, per alcuni reati che destano particolare allarme sociale, quando il fatto ha ad oggetto beni culturali. Si tratta, ad esempio, di reati come ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.  Si renderà così più efficace il fenomeno dell’uscita illecita dal territorio nazionale  di beni culturali di provenienza illecita;
  • sarà introdotto il reato di danneggiamento, imbrattamento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, punibile con la pena da uno a sei anni, anche a titolo di colpa e procedibile d’ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte;
  • particolarmente colpite saranno le esportazioni illecite e le violazioni in materia di scavi archeologici;
  • le forze dell’ordine saranno dotate di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire questi reati, anche potenziando il ruolo del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 
Fonte: Mibac
governo.it - Maddalena Baldi

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