D.Lgs. 28/11 - Obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Con il D.Lgs. 28/11
- sono stati fissati gli obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili inedifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
- In particolare è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento.
- Nell’allegato 3 “Obblighi per nuovi edifici e edifici sottoposti a ristrutturazioni pesanti”si ribadisce che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo che coprano il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente essi devono garantire che il ricorso a fonti rinnovabili copra i consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in una percentuale variabile a seconda della data di presentazione del titolo abilitativo. Per la precisione tale percentuale è posta pari a:
- il 20%, quando il titolo è stato presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35%, quando il titolo è stato presentato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- il 50%, quando il titolo è stato presentato dopo il 1 gennaio 2017.
- gli obblighi non sono da applicarsi nel caso in cui l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento
- gli obblighi non possono essere soddisfatti con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.
- gli obiettivi previsti per edifici privati sono incrementati del 10% nel caso di edifici pubblici, per sottolineare il ruolo esemplare che l’amministrazione pubblica deve rivestire.
- L’impossibilità tecnica di ottemperare,...
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