Il cosidetto superbonus del 110%, spetta per le spese sostenute da persone fisiche (non imprese) e riguardano interventi su immobili unifamiliari adibiti ad abitazione principale o prima casa. Non si può, quindi, fruire dell’agevolazione per interventi su una villetta adibita a seconda casa. Questa limitazione non riguarda i condomini.
ATTENZIONE, il superbonus non è cumulabile con gli altri precedenti bonus in vigore, ad esempio il bonus facciate al 90%; è consigliabile, quindi, per beneficiare delle attuali agevolazioni, pianificare e programmare, ove è possibile, gli interventi tra quelli di ristrutturazione energetica o sismica ammessi dal nuovo Decreto Rilancio e i lavori non rientranti e percio ammessi con i precedenti bunus edilizi.
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