DECRETO 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/91/CE ... Omissis
Decreta:





Art. 1.


Finalita' e ambito di intervento


1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalita' di cui
all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione
energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il
presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni.



Art. 2.


Definizioni


1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma
seguente.
3. Singole unita' immobiliari, ai fini del presente decreto si
intende l'insieme di uno o piu' locali preordinato come autonomo
appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di
qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unita'
immobiliari. E' assimilata alla singola unita' immobiliare l'unita'
commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio
con le predette caratteristiche.



Art. 3.


Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici


1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di
qualita' dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la
diffusione e una crescente comparabilita' delle certificazioni
energetiche sull'intero territorio nazionale in conformita' alla
direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresi' la tutela degli interessi
degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee
guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee
guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione
energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e
comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti
regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli
edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi
fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva
2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all'art.
4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla
data del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un
graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di
certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni
e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la
coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.



Art. 4.


Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli
edifici


1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato
di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza
energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori
di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in
forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le
raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate
in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli
oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di
riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dall'art. 6:
a) la validita' temporale massima dell'attestato;
b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in
relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica
dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il
degrado della prestazione medesima, di entita' significativa.



Art. 5.


Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano


1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in
merito all'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo,
concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e' istituito un
Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari
regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di
rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di regioni, province e comuni, con il supporto
del CNR, del CTI, dell'ENEA, del CNCU, dell'Istituto per
l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilita'
ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel.
2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico
d'intesa con i Ministeri degli affari regionali e delle autonomie
locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono
definite composizione e modalita' operative del Tavolo di confronto e
coordinamento di cui al comma 1.
3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento
di cui al comma 1:
a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa sulla
certificazione energetica degli edifici finalizzato a garantire le
piu' efficaci modalita' di trasferimento delle informazioni nei
confronti degli acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla
massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul territorio
nazionale;
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della
predisposizione dei programmi di cui al comma 3-bis dell'art. 9, del
decreto legislativo;
c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema
informativo regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati,
in materia di certificazione energetica e di controllo per
l'efficienza energetica degli edifici;
d) la formulazione di proposte per l'adeguamento delle
disposizioni normative vigenti;
e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative
coordinate di informazione dei cittadini favorendo lo scambio di
strumenti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso
al servizio di certificazione energetica degli edifici, sentiti i
Consigli nazionali dei professionisti;
g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di
certificazioni e marchi volontari di qualita' energetico-ambientale;
h) le proposte volte ad assicurare la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;
i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di
certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di cui
all'art. 3, comma 5.



Art. 6.


Disposizioni finali


1. Gli attestati di certificazione hanno una validita' temporale
massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto
legislativo. Tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di
provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi
della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo
esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
2. La validita' massima dell'attestato di certificazione di un
edificio, di cui al comma 1, e' confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di
efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di
adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel
caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia,
all'attestato di certificazione energetica.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo
l'attestato di certificazione energetica e' aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che
modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini
seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il
25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che
prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu'
alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di
sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il
rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un
uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione
energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio,
si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di
cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati
sono modificate e integrate con la medesima procedura.



Art. 7.


Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modifiche ed integrazioni


1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nei commi 31 e 32, le parole: «l'equivalenza 9MJ = 1kWhe», sono
sostituite con le parole: «il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi successivi aggiornamenti.»;
b) nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» e' sostituita da:
«fabbisogno».
2. I contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo, sono
integralmente sostituiti da quelli dell'allegato B, al presente
decreto.
3. Alla lettera d), del comma 1, dell'allegato H, del decreto
legislativo, le parole da: «90+2logPn» a «espressa in kW», sono
sostituite con le seguenti: «X+2 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore,
espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale
88 per tutte le altre tipologie di caldaie.».



Art. 8.


Copertura finanziaria


1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 26 giugno 2009

Il Ministro dello sviluppo economico Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

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